lunedì 24 marzo 2008

RIGETTATO IL RICORSO DI MOGGI - IL TAR CONFERMA: LA "CUPOLA "C'ERA

Sospendo momentaneamente la storia di Calciopoli per un fatto di cronaca recente.

Tratto dalla Gazzetta dello Sport di giovedi 20 marzo. Articolo di Maurizio Galdi.

Trentatrè pagine di ordinanza, così la terza sezione del Tar del Lazio(presidente Italo Riggio) ha rigettato il rocorso di Luciano Moggi contro la squalifica sportiva per “Moggiopoli”.

LA CUPOLA C’E’: Dell’articolato provvedimento, comunque sono 19 righe a pagina 30 che fanno la differenza. Righe che parlano della “creazione di una struttura sapientemente articolata e fondata su interessati rapporti con i centri decisionali della Federazione e della classe arbitrale, la cui funzione non è certamente quella di assicurare ad una determinata società, all’interno del ‘sistema calcio’, un’immagine di strapotere sul piano organizzativo e funzionale, ma di ingenerare a suo favore una situazione di sudditanza psicologica” da parte degli arbitri e delle altre società.
Così scrivono i giudici amministrativi giustificando la sanzione inflitta a livello sportivo dalla Corte Federale.

CORRETTO OPERATO: Di fatto la sentenza ritiene corretto l’operato di tutti gli organi che si sono succeduti a giudicari(Caf,Corte Federale,Camera di conciliazione e arbitrato del Coni) ed è stato inoltre dichiarato “il difetto di legittimazione passiva” al Coni che, pertanto non doveva neanche essere chiamato in giudizio da Luciano Moggi.

DIFESE: L’impianto difensivo della Federcalcio( sostenuto dall’avvocato Medugno) e quello del Coni(avvocato Angeletti) ha retto anche se il Tar ha deciso di dover entrare nel merito e non ha dichiarato un difetto di giurisdizione. “Di questo siamo soddisfatti-dice Paolo Trofino, uno dei legali di Moggi, -. La Figc riteneva che il Tar non potesse avere giurisdizione e invece noi sostenevamo il contrario. Quello che non ci soddisfa in pieno è ancora una volta l’interpretazione dell’articolo 36 delle Noif e per questo abbiamo già deciso che presenteremo appello al Consiglio di Stato”.

LA NORMA: “Non possono essere nuovamente tesserati coloro che aabiano rinunziato ad un precedente tesseramento in pendenza di procedimento disciplinare a loro carico”, recita il comma 7 dell’articolo 36 delle Noif(Norme organizzative interne della Figc) e Moggi sosteneva che essendosi dimesso e non potendosi più tesserare non doveva subire il giudizio sportivo. “ Su questo-conclude Trofino- vorremmo avere una risposta chiara viste le diverse interpretazioni fatte dai vari organi federali e ora anche dal Tar”.

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